Patrimonio dell'Ente del Terzo settore e iscrizione al RUNTS
La valutazione del destino del patrimonio dell'ente, nonché la determinazione del patrimonio minimo, sono 2 aspetti da valutare nel momento in cui si decide di iscriversi al RUNTS.
Prima della iscrizione al RUNTS, per gli enti, diversi dalle Onlus, che sono in possesso di un patrimonio (in genere immobiliare) significativo, sarebbe utile verificare se tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa del CTS (soprattutto con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'ente o di perdita della qualifica), convenga mantenere il patrimonio in capo all'ente che si accinge ad assumere la qualifica di ETS, oppure se non si possa pensare a una separazione del patrimonio dalle attività.
Sotto il profilo tecnico, si può pensare di operare una scissione, resa possibile anche per gli enti non lucrativi, ai sensi dell'art. 42-bis C.C., il cui risultato si può così sintetizzare:
un primo soggetto operativo cui verrebbe riservato l'esercizio delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS) e delle attività diverse (art. 6). Ovviamente l'ente scisso verrà dotato di un patrimonio minimo necessario per l'esercizio dell'attività o di un capitale sociale limitato nel caso di impresa sociale;
un secondo soggetto (in genere assume la veste di fondazione per la sua caratteristica di stabilità) che assume la veste di una cassaforte di famiglia che avrà lo scopo di gestire il patrimonio, e non verrà iscritta al RUNTS o nell'impresa sociale.
Una volta completata la scissione, l'ente cassaforte, in attuazione dei propri scopi...