La nota ministeriale 22.06.2026, n. 9981 introduce le linee guida operative sulla devoluzione del patrimonio incrementale per gli enti del Terzo settore cancellati dal RUNTS, ma ancora operativi ai sensi del Codice Civile.
Con la nota 22.06.2026, n. 9981 il Dipartimento per le politiche sociali del Ministero del Lavoro diffonde agli Uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) le linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore (ETS). Il documento nasce dall’esigenza, emersa nella prassi applicativa, di fornire criteri uniformi sul territorio nazionale per il calcolo del patrimonio da devolvere quando l’ente perde la qualifica di ETS ma continua a operare come soggetto di diritto civile.Il punto di partenza è l’art. 9 del CTS, che già impone agli ETS l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione, ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell’Ufficio RUNTS competente. A questa disciplina generale si affianca l’art. 50, c. 2 del CTS, che introduce un obbligo specifico: gli enti cancellati dal RUNTS per mancanza dei requisiti, se intendono proseguire l’attività, devono devolvere preventivamente l’incremento patrimoniale maturato negli esercizi di iscrizione nel Registro unico nazionale.Le linee guida chiariscono che la devoluzione può essere dovuta anche nei casi di mancata iscrizione nel RUNTS delle Onlus entro il 31.03.2026, in applicazione del novellato art. 101 del CTS e delle previgenti indicazioni emanate dall’Agenzia per le Onlus sul patrimonio incrementale. Viene quindi tracciato un quadro delle principali casistiche: scioglimento dell’ente iscritto nel RUNTS,...