La disciplina del patrimonio minimo rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo nella Riforma del Terzo settore. L'art. 22 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha infatti introdotto una rilevante semplificazione procedurale per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni. Tale meccanismo deroga alla disciplina tradizionale del D.P.R. 361/2000, affidando al notaio la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge e la successiva istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La soglia patrimoniale minima è fissata in 15.000 euro per le associazioni e in 30.000 euro per le fondazioni, ponendosi come presidio indispensabile di tutela nei confronti dei terzi e della stabilità dell'ente.Se per le costituzioni ex novo con patrimonio interamente monetario la verifica si risolve mediante il deposito della documentazione bancaria allegata all'atto pubblico, le complessità operative emergono nell'applicazione pratica agli enti già operativi o in presenza di beni diversi dal denaro.In tal senso interviene a supporto di professionisti e ETS la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, fornendo criteri certi di valutazione e tempistiche operative. Nello specifico, la Fondazione ha chiarito che quando il patrimonio iniziale o sopravvenuto è composto da beni in natura, immobili, crediti o partecipazioni, l'art. 22 prevede l'allegazione di una relazione giurata di stima...