Patrimonio minimo richiesto per la personalità giuridica in Lombardia
La Deliberazione della Regione 12.09.2022, n. XI/6939 prevede “l’adeguamento del patrimonio minimo indisponibile per l’acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato”.
Con l’emanazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), si è subito verificato un disallineamento tra la disciplina contenuta nell’art. 22 (acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore) e il D.P.R. 361/2000, concernente lo stesso oggetto.
In particolare, interessa qui esaminare la disciplina contenuta nell’art. 1, c. 3 di quest’ultimo decreto e l’art. 22, c. 4 del CTS.
L’art. 1, c. 3 del CTS stabilisce che “ai fini del riconoscimento è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito, e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.
Si pone, dunque, senza fissare un importo preciso, un rapporto di proporzionalità tra le finalità perseguite dall’ente e l’entità del patrimonio minimo indisponibile.
Per completezza di informazione, si tenga presente che le Regioni per le materie di loro competenza, e nel proprio ambito territoriale, hanno, successivamente, provveduto a precisare con propri provvedimenti l’entità del patrimonio minimo richiesto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento giuridico. In Regione Lombardia, ad esempio, l’importo è stato fissato in 52.000 euro.
A sua volta, l’art. 22, c. 4 del CTS così recita: “si considera patrimonio minimo per il...