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Società
07 Dicembre 2021
Patteggiamento dell'amministratore per illecito della società
Sì al rito alternativo anche senza integrale pagamento del debito. In caso di illeciti di matrice penale-tributaria, la norma richiama gli “importi dovuti”: si ritiene che tali somme possano riferirsi unicamente al titolare del rapporto d’imposta.
La nuova formulazione dell’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui si tratta della condizione di accesso al patteggiamento, con l’inciso connotato delle parole "importi dovuti" (termini introdotti per effetto della riforma del 2015), si ritiene abbia inteso far riferimento all'ipotesi in cui il soggetto imputato, per accedere al del rito premiale in oggetto, sia anche titolare dell'obbligazione tributaria sottesa al rapporto d’imposta oggetto di contestazione.
Ed è appunto sulla variazione testuale operata nel 2015 che si incentra il presente intervento, ritenendo tale modifica decisiva per una rilettura della disposizione in esame, in un’ottica costituzionalmente orientata, in ipotesi in cui, appunto, si concretizzi la prospettata divaricazione soggettiva tra imputato e soggetto passivo d'imposta.
Nella pregressa versione della norma era sancito che l’imputato potesse accedere al patteggiamento solo dopo una completa estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi; la nuova formulazione si riferisce, come citato, al pagamento degli importi dovuti.
In tale contesto, qualora si propenda verso l'esclusione dell'ammissibilità dell’accesso al rito previsto ex art. 444 c.p.p., qualora si tratti di un soggetto imputato (ad esempio, l’amministratore di una persona giuridica), non anche titolare dell'obbligazione tributaria correlabile ai reati contestati,...