L’occasione è dunque utile per esaminare compiutamente il panorama degli effetti dei termini di sospensione, in modo da poter procedere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, conoscendo le tempistiche per gli adempimenti. I contribuenti infatti avranno a disposizione più tempo per notificare all’Agenzia delle Entrate i ricorsi introduttivi o anche per effettuare le relative costituzioni in giudizio. Vediamo come opera l’istituto in esame.
La sospensione feriale è disciplinata dall’art. 1, c. 1 L. 742/1969, così come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, in base al quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1.08 al 31.08 di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Per effetto del periodo di sospensione:
i termini decorrenti prima del 1.08 si interrompono, per riprendere il 1.09;
il decorso dei termini aventi inizio nel periodo compreso tra il 1.08 e il 31.08 si realizza, di fatto, dal successivo 1.09.
La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo, di cui all’art. 40 D.Lgs. 546/1992, per espresso richiamo previsto dal quarto comma.
Per gli atti di valore (solo imposta) non superiore a 50.000...