Di recente sono sempre più frequenti le notifiche su Pec di cartelle e di avvisi dell'agente della riscossione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la 19.06.2018, n. 16173), ha confermato la tesi in base alla quale si debba trattare di notifica di un documento informatico e non di mera copia di un documento cartaceo trasmesso anche in modalità Pec. È l'agente che deve dare prova di quanto riportato e non il contribuente che la riceve. L'ordinanza è innovativa e importante in quanto sancisce un principio che non sempre era emerso nella giurisprudenza precedente. Fino a questa precisazione, gli orientamenti portavano a orientamenti diversi e talvolta contrastanti.
Così, la C.T.R. di Perugia, con la sentenza 25.05.2017, n. 179, attribuiva al contribuente l'onere di provare di non aver ricevuto il messaggio informatico, ma una copia di un documento cartaceo. L'ipotesi sembrerebbe teorica: è sostenibile davanti ai giudici nel momento in cui il contribuente impugna nei termini una cartella? L'impugnazione stessa ne sanerebbe il vizio.
Ancora più sbrigativa una sentenza del luglio 2017 della C.T.P. di Isernia la quale affermava la validità e l'efficacia della cartella di pagamento notificata a mezzo Pec, in allegato alla mail certificata, anche in assenza di valida firma digitale e dunque priva di qualsiasi attestazione di conformità atta a dare valore giuridico...