Il decreto “Cura Italia” ha introdotto un nuovo pegno: prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli, le bevande spiritose possono essere oggetto di pegno agricolo.
Si verifica spesso, all’interno delle aziende vitivinicole, un’eccessiva presenza di giacenze di vino.
Uno strumento utile, in questo contesto, può essere il pegno rotativo.
Va ricordato che il pegno, secondo quanto previsto dall'art. 2784 e seguenti c.c., è un diritto reale di garanzia, con natura accessoria, su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. La fattispecie contrattuale del pegno rotativo è quella del pegno su titoli: contratto costitutivo di garanzia reale con il quale un soggetto, al fine di ottenere un’anticipazione bancaria o di costituirsi una garanzia per i propri debiti presenti oppure anche futuri, offre come oggetto di pegno una somma di denaro, in modo che, una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato dello strumento finanziario possa acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziari da sottoporre all’originario vincolo di garanzia reale.
Il concetto di garanzia rotativa indica quella forma di garanzia reale che consenta la sostituibilità o mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione del vincolo o per il sorgere del diritto di prelazione, cioè senza che tale mutamento dia luogo alle condizioni di revocabilità, ordinaria o fallimentare, dell’azione economica posta in essere.
I presupposti del pegno rotativo risultano...