Approssimandosi la stagione dei bilanci, emerge una necessità, ormai non più procrastinabile, di un approccio con una visione prospettica, a prescindere dall’attuale stato di salute della società esaminata.
Il Principio Contabile OIC 34 sui Ricavi, per il quale l’entrata a regime decorrerà dal bilancio relativo al 2024, costituisce un chiaro esempio di quanto stiamo sostenendo in quanto, per gli aspetti più critici, non costituisce una vera e propria novità, ma diviene solo una raccolta omogenea di disposizioni contenute in altri principi, specialmente l’OIC 31 sugli accantonamenti. Questa circostanza deve indurre a profonde riflessioni.
Sono chiarificatori 2 esempi: riguardano la corretta rilevazione dell’utile in presenza di vendite di beni che prevedano anche obblighi a carico del cedente di prestazioni differite gratuite e la gestione dei resi contrattualmente previsti in termini di garanzia. In particolare, quando è venduto un macchinario a fronte del quale siano garantiti interventi di messa a punto o di assistenza post prima installazione o, ancora, ove sia prevista comunque una garanzia di intervento gratuito connesso alla vendita, l’OIC 34 dispone l’obbligo di verificare se la vendita può essere scomposta in unità elementari di contabilizzazione (cessione di bene e prestazione di servizi); in ogni caso, sulla base delle esperienze maturate, è già necessario operare un accantonamento a fondo rischi e oneri per il costo degli interventi stimati e ciò ai sensi dell’OIC 31.
Questione ancora più complessa riguarda le vendite con diritto di reso a favore della...