I volontari sono definiti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all'interno dell'art. 17. È previsto in particolare che gli enti del Terzo settore (ETS) generici possano avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e siano tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Per la generalità degli ETS non viene quindi prevista l'obbligatorietà del ricorso ai volontari, rimanendo questa una mera facoltà. Tuttavia, si ricorda che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono enti a base prevalentemente volontaristica. L'assenza dei volontari in tali forme associative non è consentita e precluderebbe la possibilità di avvalersi delle qualifiche stesse di APS e ODV.
Il fatto che l'art. 17 del Codice non rechi alcuna indicazione formale in merito alla tenuta del libro dei volontari ha fatto insorgere negli operatori il lecito dubbio sulla sussistenza della necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato 14.02.1992, che prevedeva l'istituzione di un registro dei volontari con la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina, nonché l'apposizione della dichiarazione dell'autorità che ha bollato le pagine, circa il numero...