Per il superbonus “rafforzato” necessaria la richiesta di contributo
Gli incentivi fiscali sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati.
L’art. 119, cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater D.L. 34/2020 prevede specifiche disposizioni per gli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici. In particolare, la norma del c. 4-ter prevede che “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30.06.2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma (…) nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”. Dunque, è prevista una maggiorazione del 50% ai limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi ecobonus e sismabonus (così, ad esempio, il limite di 96.000 euro per gli interventi antisismici potrà arrivare fino a 144.000 euro), sostenute entro il 30.06.2022, per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La successiva legge di Bilancio 2022 ha introdotto nell’art. 119, D.L. 34/2020, il...