È con il D.M. 30.10.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.2019, n. 270) che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ripartito (a valere sul fondo per la crescita sostenibile) le risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. Il soggetto gestore della misura è Invitalia.
Ricordiamo che con D.M. 30.08.2019 è stata approvata la riforma della L. 181/1989 sulle aree di crisi industriale che semplifica le procedure con cui le imprese potranno richiedere e ottenere le agevolazioni previste per gli interventi di riconversione e riqualificazione. Il provvedimento ha reso lo strumento più agevole e accessibile alle Pmi e alle reti d'imprese, nonché più funzionale a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale nei territori interessati. Le novità introdotte puntano ad ampliare la platea di imprese beneficiarie, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento (da 1,5 milioni a 1 milione di euro) e procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle piccole imprese con investimenti inferiori a 1,5 milioni di euro. Inoltre, le novità riguardano anche la percentuale del finanziamento agevolato che passa dal 50% fisso a una percentuale che varia dal 30 al 50%, a scelta dell'impresa.
Aree di crisi industriale complessa - Per aree di crisi industriale complessa si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, rilevanza a livello nazionale. Questo accade quando le aree sono colpite da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da una grave crisi di uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul territorio.
Aree di crisi industriale non complessa - Per aree di crisi industriale non complessa si intendono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno un impatto significativo sullo sviluppo locale, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa. Il riconoscimento dello stato di crisi non complessa spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.
Reti d'imprese - Il contratto di rete per essere ammesso agli incentivi deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). Ciascuna impresa può partecipare solo a un contratto di rete richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa. La presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle aziende aderenti di presentare domanda autonoma.
