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Imposte e tasse 12 Settembre 2022

Per le imprese fallite niente contributi a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, in risposta a precise istanze di interpello, ha fornito i relativi chiarimenti sull’assegnazione dei contributi a fondo perduto, in presenza di una procedura concorsuale e di una cessione di un ramo di azienda.

L’Agenzia delle Entrate, con 2 recenti e distinte risposte a precisi interpelli, ha fornito chiarimenti, sia sulla possibile fruizione, sia sulla relativa determinazione dei contributi a fondo perduto, di cui al D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) in presenza del fallimento del contribuente (risposta n. 414/2022) e di una cessione di un ramo di azienda (risposta n. 419/2022). Con un primo intervento (risposta n. 414/2012), l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata che aveva richiesto e ottenuto il contributo, di cui all’art. 1 D.L. 41/2021, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, e successivamente un ulteriore contributo, di cui all’art. 1, c. 2 D.L. 73/2021, erogato automaticamente dalle Entrate. Per effetto dei chiarimenti anche già forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolari nn. 15/E/2020, 22/E/2020 e 5/E/2021) al curatore era emerso il dubbio se il contributo automatico fosse fruibile stante la condizione di non essere assoggettato a procedura concorsuale, ai sensi del diritto nazionale. Il contribuente ha recuperato alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità con le quali i giudici hanno stabilito che le norme fiscali agevolative devono intendersi di stretta interpretazione e, di conseguenza, non risultano suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dettato letterale espresso (Suprema...

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