I liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 19.05.2020, iscritti alla c.d. Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per poter richiedere il contributo di 1.000 euro previsto dall'art. 84 D.L. 34/2020, per il mese di maggio 2020 devono redigere 2 situazioni economiche bimestrali da confrontare fra di loro. La disposizione normativa in commento prevede, infatti, che l'accesso a tale indennità erogata dall'Inps è consentito solo a chi attesterà di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Tali risultati economici infrannuali, prosegue l'art. 84, dovranno essere calcolati secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Una specie di rompicapo insomma. Soprattutto per quei lavoratori autonomi che non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili, come i forfetari, che saranno costretti a instaurare una sorta di contabilità di periodo riferita ai 2 bimestri sopra ricordati.
Nella sostanza i contribuenti interessati dovranno cimentarsi nella stesura di 2 quadri RE, nei quali verranno determinati i redditi di lavoro autonomo del secondo bimestre 2019 e del secondo bimestre 2020.
L'operazione si presenta assolutamente macchinosa e complessa, costringendo i potenziali fruitori dell'indennità alla determinazione di un'entità reddituale non direttamente ricavabile né dalla loro contabilità né, tantomeno, dalle loro dichiarazioni dei redditi.
Le norme di riferimento alle quali si dovrà ricorrere per tali determinazioni reddituali sono quelle del Tuir relative al reddito di lavoro autonomo (essenzialmente artt. 53 e 54).
Per quanto attiene invece alle quote di ammortamento, fermo restando i limiti di deducibilità per alcune tipologie di beni strumentali, i contribuenti dovranno determinare la quota da imputare in ciascun periodo bimestrale, in ragione dei 2/12 dell'intero.
I calcoli e la documentazione, che verrà utilizzata per determinare i 2 aggregati reddituali di riferimento, dovranno essere conservati dal contribuente ed esibiti nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate decidesse di effettuare gli appositi controlli ad essa demandati dalle disposizioni contenute nel già citato art. 84 del “Decreto Rilancio”.
Resta da chiedersi come, ed in quali tempi, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere a tali verifiche posto che si tratta di entità reddituali di natura eccezionale che non sono presenti in anagrafe tributaria perché non contenute in nessuna dichiarazione presentata dai contribuenti.
Per come è formulata la norma in commento, pare di capire che gli unici riscontri possibili potranno essere eseguiti sulla base di questionari esplorativi, inviati a campione, attraverso i quali verranno richiesti i documenti che giustificano il possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di 1.000 euro in oggetto. La richiesta riguarderà dunque le fatture emesse e quelle ricevute, gli altri giustificativi di spesa e il libro dei cespiti (o comunque i beni oggetto di ammortamento).
Nel caso di calcoli fai da te, effettuati senza l'aiuto di un esperto fiscale, il rischio di errori è ovviamente dietro l'angolo. Di contro spendere denaro solo per sapere se si ha diritto o meno ad un'indennità di 1.000 euro non può che apparire come un vero e proprio controsenso.
