Le percentuali Iva in agricoltura per animali vivi delle specie bovina e suina, “a termine” sino al 2020, necessitano della conferma di anno in anno che, per il 2019, complice il decollo della fatturazione elettronica, deve intervenire entro l'anno, a differenza del recente passato quando il relativo decreto è stato emanato in sistematico ritardo.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 ha previsto che le percentuali di compensazione Iva in agricoltura applicabili alle cessioni di suini vivi (7,95%) e di bovini vivi (7,65%) sono applicabili temporaneamente sino al 31.12.2020, ma rimangono soggette a conferma annuale con apposito decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole da emanare entro il 31.01 di ciascuna annualità (2018, 2019 e 2020), termine incoerente con l'esigenza di applicazione già dal 1.01.
La loro conferma entro la fine dell'anno corrente si rende pertanto necessaria al fine di consentire la loro corretta applicazione nelle autofatture elettroniche emesse dal cessionario per gli acquisti di tali beni presso produttori agricoli esonerati ex art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972 che hanno conseguito un volume d'affari inferiore a € 7.000,00 nell'anno precedente, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972.
In assenza di tale conferma, infatti, si torna automaticamente alle percentuali...