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Imposte e tasse 22 Dicembre 2020

Percorso a ostacoli per credito d'imposta locazioni

Il bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 è legato all'ubicazione dell'immobile in zona rossa, ma tale definizione può variare nell'arco del periodo di vigenza del credito stesso, il che pone dubbi sul suo utilizzo.

Il credito d'imposta da locazioni è stato oggetto di una produzione notevole di norme, non tutte coordinate tra loro, il che provoca più di un dubbio sulla sua corretta applicazione. A partire dall'art. 65 D.L. 18/2020, per poi passare dall'art. 28 D.L. 34/2020 (con le modifiche introdotte in sede di conversione in legge). E ora con l'art. 8 D.L. 137/2020 è stata ulteriormente modificata la disciplina, sia per aspetti oggettivi, sia per aspetti soggettivi. Sul fronte degli elementi oggettivi è stato eliminato il riferimento al tetto di € 5 milioni, quali ricavi dell'esercizio 2019, che rappresentano la misura massima dal punto della dimensione della impresa per accedere al bonus. Inoltre, i mesi di riferimento per computare il credito d'imposta diventano ottobre, novembre e dicembre, ma resta inalterato (grazie al rinvio all'art. 28 D.L. 34/2020 inserito nell'art. 8, c. 2 D.L. 137/2020) l'obbligo di registrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% mese su mese (2019 rispetto a 2020). Per questa misura viene richiamato il contesto europeo (comunicazione 19.03.2020 della Commissione Europea), ma non è prevista una clausola sospensiva in attesa di approvazione della UE, come invece era chiaramente stabilito nell'ampliamento del bonus da D.L. 104/2020. Coordinando il citato art. 8 D.L. 137/2020 con l'art. 4 D.L. 149/2020 (Ristori-bis) è possibile delineare il quadro soggettivo di...

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