Considerando le numerose modifiche normative e le difficoltà interpretative che caratterizzano quest'agevolazione è possibile ipotizzare, al di fuori delle situazioni più gravi, l'applicazione delle cause di non punibilità del contribuente.
Nell'ipotesi di una revoca del superbonus durante i controlli postumi alle spese sostenute, quando le motivazioni della revoca stessa siano riconducibili a questione prettamente interpretative, si può sostenere che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997: “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
A sorreggere questa specifica ipotesi di non punibilità del contribuente in buona fede possiamo citare ben 8 modifiche in poco più di un anno del testo di riferimento, ovvero dell'art. 119 D.L. 34/2020. Ne consegue che in questo breve arco temporale si sono succedute ben 8 diverse versioni del dettato normativo, ciascuna in vigore per un preciso periodo di tempo.
Alle modifiche normative si devono poi aggiungere l'enorme mole di chiarimenti forniti sul tema dall'Agenzia delle Entrate. Siamo infatti di fronte a 2 circolari esplicative (8.08.2020, n. 24/E e 22.12.2020, n. 30/E), a 2 risoluzioni, nonché quasi 100 risposte ad altrettante istanze di interpello aventi a oggetto il superbonus.
Ce n'è abbastanza per mettere assolutamente in confusione o far cadere in errore, anche il più preparato, aggiornato e scrupoloso dei contribuenti.
È dunque necessario che sulla normativa del superbonus, cessione dei crediti ex art. 121...