Perdita della mutualità prevalente senza devoluzione del patrimonio
Il versamento del patrimonio ai fondi mutualistici è dovuto solo nel caso della trasformazione della cooperativa in altro tipo societario e non anche nel caso della sola perdita della condizione di mutualità prevalente.
La Cassazione, nell’ordinanza 28.07.2022, n. 23602 (priva di precedenti), è intervenuta in tema di devoluzione del patrimonio delle cooperative enunciando 2 principi di diritto che fanno definitivamente chiarezza, smentendo anche le conclusioni di cui al parere 28.09.2005 della Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e le conformi interpretazioni dottrinarie.
Oggetto del contendere, su iniziativa di un Fondo mutualistico, era il mancato versamento del patrimonio da parte di una cooperativa che aveva modificato lo statuto, riducendo o sopprimendo le clausole mutualistiche ex art. 2514 c.c.
La pretesa, secondo il Fondo, era fondata sulla previsione di cui all’art. 2545-octies c.c. secondo il quale la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene meno quando per 2 esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi (o sopprima) le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c. modifica, quest’ultima, che comporta sia l’obbligo di cui all’art. 2545-octies, c. 2, della redazione e approvazione del bilancio straordinario avente scopo di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili e sia del versamento al Fondo mutualistico di competenza del patrimonio così determinato richiamando a tale fine anche il disposto di cui all’art. 17 L....