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Imposte e tasse 06 Dicembre 2019

Perdita di avviamento commerciale esclusa dalla base imponibile IVA

Ai fini del corretto computo dell’imposta, tali somme non concorrono a formare la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 15, D.P.R. 633/1972.

Al quesito se l'indennità di avviamento che il locatore deve corrispondere al conduttore ai sensi dell’art. 34 L. 392/1978, in ipotesi di risoluzione contrattuale debba essere assoggettata a IVA, risponde in maniera inequivoca la Cassazione, con la sentenza 12.11.2019, n. 29180, ridimensionando perentoriamente l’ottica delle Entrate. E invero, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre sostenuto un differente orientamento con cui, negata la natura risarcitoria dell'indennità di perdita dell’avviamento e riconoscendone, di converso, una struttura sinallagmatica, ha inteso come assoggettabile a IVA l’importo eventualmente corrisposto a tale titolo. Fortunatamente l’intervento della Cassazione riporta l'equivoco ricorrente delle Entrate in un corretto alveo di diritto, censurando quella condotta accertativa dettata da una erronea presa di posizione ancorata essenzialmente nel parere espresso nella datata risoluzione ministeriale 3.06.2005, n. 73/E. Sotto questo profilo l’Agenzia delle Entrate non tiene in adeguata considerazione la natura che la legge attribuisce all’indennità di cui si discorre che, lungi dal collocarsi in una interrelazione di carattere sinallagmatico, soddisfa invece l’esigenza di ristorare il conduttore di un danno, in conseguenza della perdita della clientela connessa alla ricollocazione dell’attività stessa. La soluzione in una direzione opposta alle Entrate...

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