Perdita di beni, documenti e registri a seguito di eventi calamitosi
Dalla Direzione Regionale Entrate dell’Emilia-Romagna le indicazioni per la certificazione delle perdite di beni e della documentazione contabile a causa della recente alluvione, ma con portata generale.
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna, con nota 27.06.2023, n. 0044311, ha fornito le indicazioni per la corretta certificazione ai fini fiscali delle perdite di beni e di documenti contabili a seguito delle inondazioni che hanno interessato il territorio nello scorso maggio.
Le indicazioni sono state fornite alla luce delle numerose comunicazioni inviate dalle imprese e non sempre redatte in modo conforme alla normativa e alle prassi di riferimento, ma tali aspetti hanno validità generale e sarà opportuno tenerne conto per la corretta gestione delle perdite di beni e documenti contabili patite incolpevolmente a seguito di eventi calamitosi.
In relazione alla perdita di beni, l’Agenzia delle Entrate rammenta il disposto dell’art. 2, c. 3 D.P.R. 441/1997: “La perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà, è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali il valore è stato determinato”.
L’Agenzia...