Come noto, il Codice Civile prevede che qualora un'immobilizzazione iscritta nell'attivo di stato patrimoniale risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al suo valore netto contabile (valore di acquisto o produzione al netto anche del fondo svalutazione), il suo valore debba essere riadeguato. In particolare, tale riadeguamento deve essere effettuato in funzione del c.d. valore recuperabile, ossia al maggiore tra il fair value e il valore d'uso. Dove per fair value si intende il valore che si otterrebbe con una sua alienazione sul mercato, al netto dei costi di vendita, mentre per valore d'uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione nell'utilizzo dell'immobilizzazione. Si noti però che non sempre il valore di mercato risulta essere superiore al valore d'uso, si pensi ad esempio ad un vecchio fabbricato utilizzato dall'impresa, oppure ancora a macchinari o attrezzatture specifiche già in uso da parecchi anni.
La disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali è disciplinata dall'OIC 9; le sue previsioni non sono invece estendibili alle partecipazioni, che seguono specifici principi. Il tema in questione, che nella sua precedente disciplina è rimandato ai principi contabili relativi alle immobilizzazioni, mentre, nella sua più recente riproposizione in avvicinamento al...