Di tale argomento si è già occupato il Comitato Triveneto dei Notai la cui Massima T.A.13 (Norme temporanee - “sospensione” delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020 “Sospensione delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020”, come modificato dall’art. 1, c. 266 L. 178/2020), relativa alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, dà atto dapprima che esse sono sottoposte al regime di "sterilizzazione" ex art. 6 D.L. 23/2020 fino all'approvazione del bilancio relativo al 5° esercizio successivo (quindi, il bilancio che sarà chiuso di norma al 31.12.2025); tale effetto, precisa la Massima, prescinde naturalmente dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre 1/3 il capitale sociale nell'esercizio in corso al 31.12.2020 o che lo ridurranno in quelli successivi sino al 5°. Da detta situazione deriva allora che:
- se, nel corso dei 5 esercizi successivi, la società accumula perdite che, senza tener conto di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate, riducono il capitale di oltre 1/3, trovano immediata applicazione le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 2446 o 2447 c.c. (e artt. 2482-bis o 2482-ter c.c., per le Srl);
- diversamente, se nei 5 esercizi successivi la società accumula altre perdite che, solo se sommate a quelle del 2020 e congelate, realizzano le suddette condizioni, allora resta fermo il rinvio di 5 anni per l’assunzione delle relative decisioni.
Il differimento al 5° esercizio successivo previsto dall’art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (che richiama gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nel 2020, ora esteso anche a quelle emerse nel 2021, senza necessità di un'espressa decisione dei soci (in tal senso, Massima T.A.7).
Per effetto del disposto dell’art. 6, cc. 1 e 3 D.L. 23/2020 (che richiama invece gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), ora esteso anche alle perdite emerse al 31.12.2021, si ritiene che, verificandosi perdite nell’esercizio che comprende il 31.12.2021 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l’assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili (vedi orientamento T.A.7 e T.A.4). L’assemblea potrà alternativamente:
- deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite;
- deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge;
- deliberare una copertura “parziale” delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società.
