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Imposte e tasse 15 Aprile 2021

Perdite di esercizio ed emergenza Covid-19: nuova interpretazione

Nuova interpretazione delle norme relative alla sospensione, fino al 31.12.2025, delle perdite di esercizio “Covid-19”: dopo il Mise, Assonime e il Notariato Milanese, interviene il Notariato del Triveneto.

Sulla disciplina della sospensione delle perdite si era pronunciato il MISE (circolare n. 26890/2021), precisando che solo quelle “emerse” nell'esercizio 2020 o, comunque, negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020 erano da ritenersi disciplinate dall'art. 6 D.L. 23/2020; successivamente, con visione più ampia, la circolare Assonime n. 3/2021 e il Notariato di Milano, con la massima n. 196/2021 (che aggiorna la precedente n. 191), hanno ritenuto legittima anche l'inclusione temporale del 2019, invitando ad abbandonare la pedissequa interpretazione letterale e a includere nella disciplina agevolativa non solo le perdite “emerse” nel 2020, ma anche quelle accertate con il bilancio chiuso al 31.12.2019 o a giugno 2020 o, ancora, nei bilanci chiusi prima del 31.12.2020. Assonime osservava, altresì, che la sospensione opera indipendentemente dal fatto che le perdite siano state una diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria, poiché l'emergenza sanitaria ha prodotto, e produce, effetti sistemici talmente ampi da non poter essere considerati avulsi e irrilevanti rispetto alle singole casistiche di crisi. Ai menzionati orientamenti si è aggiunto il Notariato del Triveneto, con ben 12 massime rese note il 10.04.2021 delle quali, per ragioni di sintesi, si commentano le più significative. La massima T.A.1 evidenzia che l'entità delle perdite oggetto di...

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