Le disposizioni civilistiche relative ai provvedimenti da adottare in presenza di perdite di esercizio, sono sospese fino al 31.12.2025: ebbene, sulle perdite in tal senso rilevanti sono emersi dubbi interpretativi, di seguito analizzati.
La materia in questione è stata oggetto di pareri discordanti: una prima interpretazione riteneva incluse nel perimetro della norma sia le perdite del 2019, sia quelle del 2020; successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico (circolare 29.01.2021, n. 26890), con visione restrittiva, ha osservato che il riformulato tenore letterale dell'art. 6, D.L. 8.04.2020, n. 23, induce a ritenere che possano beneficiare delle disposizioni di favore solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 o, comunque, gli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020. Ne discenderebbe l'irrilevanza, ossia l'estraneità alla disciplina in argomento, delle perdite relative a esercizi precedenti. In altri termini, tale più severa interpretazione si fonda sul fatto che l'art. 1, c. 266 della legge di Bilancio 2021 si riferisce non alle perdite “risultanti”, bensì a quelle “emerse” e, per l'effetto, si deve avere riguardo solo a quelle risultanti ex novo dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020 e non derivanti, e riportate a nuovo, da esercizi precedenti.
Di tenore diametralmente opposto e, a parere dello scrivente, assolutamente condivisibili, due autorevoli pronunce, ossia la circolare Assonime 25.03.2021, n. 3 e la massima n. 191/2021 del Notariato di Milano che, invece, propendono per l'inclusione temporale anche del 2019. Assonime muove dal presupposto che la nuova formulazione dell'art....