Per effetto dell’art. 3, c.9 D.L. 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe, in fase di conversione), alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 non si applicano le disposizioni degli artt. 2446 (cc. 2 e 3), 2447, 2482-bis (cc. 4, 5 e 6) e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.
Di fatto, la nuova norma incide sulla disposizione prevista dell’art. 6, D.L. 23/2020 sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (come stabilito dagli artt. 2446, c. 2 e 2482-bis, c. 4 c.c.) è “posticipato” al 5° esercizio successivo e l'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In pratica, per l’anno d’imposta 2022, il rientro agli adempimenti contemplati dalle norme codicistiche avverrà con l’assemblea che provvede all’approvazione del bilancio di esercizio 2027. La novità dovrebbe riguardare non solo gli esercizi solari al 31.12.2022 ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendono tale data (ad esempio, dal 01.07.2022 al 30.06.2023); ciò in quanto, stando alla massima dei Notai del Triveneto...