La deducibilità di una “perdita su crediti” viene sempre e inevitabilmente subordinata alla dimostrazione dell'inerenza del credito della cui perdita se ne deve richiedere ed imputare la rispettiva deduzione in seno alla posizione reddituale del contribuente.
Difatti, la riduzione della materia imponibile, per effetto dell'imputazione di una perdita, si giustifica solo qualora, anteriormente al riconoscimento di tale perdita, vi sia stata la tassazione di un'eventuale posizione reddituale correlata al ricavo, quale reddito successivamente non riscosso a causa dell'intervenuta inesigibilità dello stesso. Tale principio emerge in maniera piuttosto evidente da un recentissimo intervento della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 8.04.2019, n. 9784).
Nel caso in specie, veniva sancita l'indeducibilità di perdite su crediti che, pur se accertati giudizialmente, non risultavano opportunamente dedotti nelle pregresse annualità anche a seguito di fattispecie correlata all'omessa dichiarazione e alla mancata attestazione che la deduzione si riferisse a una pregressa tassazione del ricavo.
La pronuncia in commento offre un importante spunto di riflessione con riferimento all'onere di attestazione dell'inerenza e alla compatibilità di sistema della c.d. sanzione impropria, in tale ipotesi correlata al disconoscimento della deduzione per effetto del mancato adempimento dell'obbligo...