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Contabilità e bilancio 05 Maggio 2023

Perdite su crediti derivanti da atto di rinuncia

Le relazioni di cointeressenza tra le parti della transazione avente a oggetto la rinuncia all'escussione di un credito pregiudicano la deduzione della perdita sul credito.

La rinuncia a un credito tra imprese non sempre può essere considerata alla stregua di una “perdita su credito” e imputata come tale in diminuzione del reddito prodotto in una determinata annualità d’imposta. Questo principio vale ancor più nel caso in cui ci si ritrovi al cospetto di un indubbio rapporto di cointeressenza tra le parti, ad esempio, nel caso in cui la società debitrice risulti essere interamente partecipata dalla società creditrice e rinunciataria. Chiamata a pronunciarsi su una rinuncia al credito come appena descritta, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 21.02.2023, n. 5422) ha avuto modo di chiarire che la rinuncia del contribuente al credito vantato nei confronti di una società infragruppo non può e non deve essere considerata, ai fini fiscali, come una perdita su crediti che avrebbe l'effetto contabile di generare una componente negativa del reddito. Il trattamento contabile e fiscale da riservare all’operazione, in pratica, deve essere quello di considerare tale “perdita” come un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e non già come una componente reddituale di carattere negativo. La vicenda in commento trae spunto dall'attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, che riscontrava irregolarità a carico di un contribuente sulla corretta imputazione dei costi. Nello specifico, il Fisco procedeva al...

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