Nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedura concorsuale, la deduzione è sempre ammessa. Le procedure concorsuali rilevanti ed i rispettivi momenti dai quali la perdita è deducibile sono: fallimento, dalla sentenza dichiarativa; concordato preventivo, dal decreto di ammissione alla procedura; liquidazione coatta, dal provvedimento che la dispone; amministrazione straordinaria, dal provvedimento che la dispone.
Il D.L. 83/2012 ha inoltre previsto la deducibilità delle perdite su crediti scaturite a fronte di accordo omologato di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.), dalla data di omologazione.
Sul tema è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 la quale ha chiarito che, come si evince dal tenore letterale dell'art. 101, c. 5 del Tuir, in caso di procedure concorsuali, il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Pertanto, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
In presenza di una delle procedure sopra descritte, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito). La perdita...