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Contabilità e bilancio 26 Maggio 2023

Perdite su crediti, forse non tutti sanno che …

Elementi certi e precisi, procedure concorsuali, prescrizione, “modesta entità” e non solo: anche l’atto di remissione permette la deducibilità delle perdite su crediti.

Le perdite su crediti sono deducibili, come regola generale, solo se si verifica la ragionevole certezza dell’impossibilità di recupero e la precisa quantificazione dell’importo non esigibile. Ciò premesso, tali condizioni ricorrono, in ogni caso, in presenza delle fattispecie in epigrafe identificate, oltre che nell’ipotesi di accantonamento al fondo rischi nel limite dello 0,50% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio, fino al raggiungimento del 5% del valore nominale dei crediti stessi. Quanto alle perdite su crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, esse non devono essere contabilizzate, necessariamente, per intero nel periodo in cui la procedura si è aperta, poiché l’individuazione dei requisiti di certezza e determinabilità della perdita può verificarsi in un esercizio successivo. Ebbene, un’ulteriore procedura, peraltro scarsamente utilizzata, che permette di dedurre ai fini fiscali la perdita di un credito che non è assoggettato a procedure concorsuali, non ha i requisiti della certezza quanto alla sua irrecuperabilità né è di “modesto importo” (2.500 o 5.000 euro e scaduto da oltre 6 mesi) è rappresentata dalla cd. dichiarazione di remissione del credito, così come disciplinata dall’art. 1236 e seguenti c.c. Trattasi, in sintesi, di un atto unilaterale recettizio: in altri termini, una volta che il...

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