Perdite trasferite utilizzabili in caso di accertamento della scissa
È possibile rideterminare le perdite trasferite da una scissa alle beneficiarie quando in caso di accertamento della prima si procede alla rettifica di un imponibile di un periodo d'imposta ante scissione (C.T.R. Lombardia n. 927/2021).
Caso - La vicenda nasceva quando una società scissa riceveva un avviso di accertamento che contestava la mancata tassazione di dividendi per 49.203.622 euro provenienti da regimi fiscali privilegiati in violazione dell'art. 89, cc. 3 e 44 D.P.R. 917/1986, notificatole in data 5.04.2018 ex art. 117 Tuir in qualità di società consolidata e consolidante, in relazione all'anno di imposta 2012, con maggiore Ires accertata pari a 12.177.896,40 euro, oltre sanzioni e interessi.
In data 19.12.2012 veniva posto in essere un atto di scissione parziale proporzionale, avente efficacia dal 1.01.2013, con il trasferimento del ramo di azienda relativo ai propri prodotti.
Con l'avviso in esame, l'Ufficio recuperava a tassazione la quota parte del dividendo di provenienza black list incassato dalla società ricorrente, nella duplice qualità di società consolidante e consolidata, pari a 49.203.622 euro provenienti da regimi fiscali privilegiati in violazione dell'art. 89, cc. 3 e 44 D.P.R. 917/1986, in relazione all'anno di imposta 2012, con maggiore Ires accertata pari a 12.177.896,40 euro.
Motivo del ricorso - La ricorrente deduceva I'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto notificato oltre i termini decadenziali ex art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 e L. 212/2000.
Deduce, ancora, illegittimità delle modalità di ricalcolo del maggiore imponibile adottate dall'Ufficio a seguito della...