I termini per le istanze di autotutela in caso di avvisi bonari e gli adempimenti conseguenti.
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Alla luce del provvedimento 1.04.2022 dell'Agenzia delle Entrate e della nota di accompagnamento, è da ritenere che le istanze di autotutela per correggere le comunicazioni di irregolarità, il cui termine di pagamento e di invio di chiarimenti scadeva tra il 30 e il 31.03.2022 (periodo di blackout del sito), siano da considerare “nei termini” se presentate entro lunedì 11.04.2022 (il termine prorogato dall’Agenzia) per fruire delle sanzioni ridotte sia sul residuo dovuto, in caso di accoglimento parziale dell'autotutela, sia sul totale richiesto in caso di richiesta respinta e pagamento effettuato dal contribuente entro il termine differito.
In attesa di chiarimenti circa il perimetro della proroga, il provvedimento è da ritenere effettivo anche in relazione ai termini di cui agli artt. 36-bis, c. 3, D.P.R 600/1973 e 54-bis, c. 3, D.P.R. 633/1972, ossia i 30 giorni concessi ai contribuenti per fornire chiarimenti o indicazioni in caso di dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi comunicati poi con i citati avvisi bonari.