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Imposte e tasse 14 Dicembre 2018

Pietra di paragone per il nuovo regime forfetario


Nel disegno di legge per il Bilancio 2019 sono previste importanti modifiche del regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art.1, cc. 54-89 L. 190/2014), con un affievolimento di alcuni requisiti di accesso e la rimozione di altri. In particolare, dal 2019, la soglia massima dei ricavi o dei compensi è elevata a € 65.000, indipendentemente dall’attività esercitata. I coefficienti di redditività previsti per le diverse attività economiche sono invece confermati e pertanto ai contribuenti impegnati in attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, in servizi finanziari e assicurativi che optano per il regime forfetario è assegnato per definizione un reddito imponibile pari al 78% dell’ammontare dei compensi. E’ altresì confermato il vigente trattamento di tale reddito: Irpef con relative addizionali locali, IRAP e IVA non sono dovute e sono sostituite dall’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di avvio di una nuova attività) e i contributi previdenziali sono ridotti del 35%. Sono, invece, rimossi i vigenti limiti di accesso relativi al costo complessivo dei beni strumentali (€ 20.000) e alle spese per prestazioni di lavoro (€ 5.000) e rafforzate le cause antielusive, per contrastare più efficacemente artificiosi frazionamenti delle attività svolte o...

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