Nel disegno di legge per il Bilancio 2019 sono previste importanti modifiche del regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art.1, cc. 54-89 L. 190/2014), con un affievolimento di alcuni requisiti di accesso e la rimozione di altri. In particolare, dal 2019, la soglia massima dei ricavi o dei compensi è elevata a € 65.000, indipendentemente dall’attività esercitata. I coefficienti di redditività previsti per le diverse attività economiche sono invece confermati e pertanto ai contribuenti impegnati in attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, in servizi finanziari e assicurativi che optano per il regime forfetario è assegnato per definizione un reddito imponibile pari al 78% dell’ammontare dei compensi. E’ altresì confermato il vigente trattamento di tale reddito: Irpef con relative addizionali locali, IRAP e IVA non sono dovute e sono sostituite dall’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di avvio di una nuova attività) e i contributi previdenziali sono ridotti del 35%.
Sono, invece, rimossi i vigenti limiti di accesso relativi al costo complessivo dei beni strumentali (€ 20.000) e alle spese per prestazioni di lavoro (€ 5.000) e rafforzate le cause antielusive, per contrastare più efficacemente artificiosi frazionamenti delle attività svolte o...