Le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali patrimoniali, suscettibili come tali di essere negoziate, in quanto dotate di un autonomo valore di scambio che consente di qualificarle come “beni giuridici” (Cass. 15605/2002).
Non vi sono ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 C.C., in relazione all'art. 2471 C.C.) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905 C.C.). Ciò del resto è espressamente riconosciuto per le quote della società a responsabilità limitata (2471 C.C.). Le quote delle società di persone tuttavia, quanto meno in linea di principio, finché dura la società non possono essere espropriate a beneficio dei creditori particolari dei soci. Di qui il dubbio che in questo periodo possano essere oggetto di sequestro conservativo, attesa la strumentalità di tale misura cautelare rispetto all'espropriazione.
Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti tra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae) il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto...