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Imposte e tasse 28 Febbraio 2019

Pignoramento bloccato con la rottamazione-ter


L’istanza di rottamazione-ter blocca anche i pignoramenti presso terzi, a differenza di quanto accadeva nelle precedenti edizioni della rottamazione. L’art. 3, D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di definire i carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, che si estinguono con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo; il beneficio consiste nell’esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973 e delle cd. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale ex art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999. Sulla base di quanto disposto dall’art. 3, c. 10, lett. d) ed e) D.L. 119/2018, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, per i carichi definibili che ne sono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo: come affermano le Entrate, “per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire”. Infatti una volta trasmessa la domanda, non possono essere iscritte nuove misure cautelari e non possono essere avviate nuove azioni esecutive, nè tanto meno proseguire...

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