È sempre più frequente che i creditori o terzi, in virtù della veste assunta, chiedano di pignorare partecipazioni societarie. Le quote, le azioni e quindi anche le partecipazioni in società di persone sono divenute “smart” rispetto agli altri beni pignorabili, perché inglobano una caratteristica che le altre cose mobili e immobili non hanno: la capacità di generare un profitto in itinere. Tale capacità deve essere contemperata alla luce delle esigenze del creditore e del debitore: nessuna può prevaricare l’altra. L’equilibrio si assume al momento della nomina del custode giudiziario, figura pubblica nominata a rappresentare il socio all’interno della compagine sociale.
Nell’ambito del pignoramento e del sequestro di partecipazioni societarie, è il giudice che deve delimitare i diritti spettanti al custode e quelli invece riposti ancora in capo al socio pignorato o cautelato. E tali diritti cambiano a seconda della tipologia di società e in virtù del procedimento giudiziale intrapreso. Il pignoramento di partecipazioni societarie, siano esse rappresentate da quote, azioni o partecipazioni in società di persone, rappresenta l’atto con cui il creditore inizia l’espropriazione forzata. Tramite tale procedimento il creditore ingiunge il debitore di astenersi dal compiere qualsiasi atto o fatto idoneo a sottrarre beni (costituenti il patrimonio del...