Con la circolare Ag. Entrate 10.04.2019 n. 8/E (par. 3.1) sono state fornite indicazioni sulle nuove modalità di impostazione della relazione tecnica, necessaria per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte. Le nuove disposizioni estendono l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media) a tutti soggetti beneficiari. All’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese viene subordinata la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.
Occorre prestare attenzione alla circostanza che l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta, che deve essere eseguita dal professionista, non consiste solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, ma presuppone...