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Imposte e tasse 25 Luglio 2022

Più impianti fotovoltaici non precludono la connessione agricola

Se rispettati i parametri di cui alla circolare 32/E/2009, per l’energia elettrica prodotta da imprenditori agricoli è possibile la tassazione forfettaria indipendentemente dal numero e dalle dimensioni degli impianti.

Considerato il momento storico che stiamo attraversando, con i purtroppo noti rincari del costo dell’energia e con alcune misure contributive in ambito di PNRR legate all’installazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo ed in ambito agroalimentare, la risposta dell’Agenzia delle Entrate 1.06.2022, n. 319, diventa di assoluto interesse.

L'interpellante è una società semplice agricola, già in possesso di un impianto fotovoltaico a terra di 999 kWp di potenza, per il quale rispetta il parametro di 1 ettaro di terreno condotto ogni 10 kw di installati eccedenti la franchigia di 200 kw, così come previsto dalla circolare 32/E/2009 e che pertanto determina il reddito, per l’energia prodotta oltre i 260.000 kwh annui, sulla base di criteri forfettari ai sensi dell'art. 1, c. 423, L. 266/2005 così come modificato della L. 208/2015 (art. 1, c. 910).
L'istanza verte sulla possibilità di adottare tale regime fiscale anche su un 2° impianto di medesima potenza, di nuova costruzione. La soluzione prospettata dal contribuente prevede che tale 2° impianto, essendo non a terra ma sulla superficie del tetto di copertura di un fabbricato D/10, facente parte dell’azienda agricola, è parzialmente integrato e rispettoso del requisito c) della circolare 32/E/2009, pertanto anche tale produzione può godere della tassazione forfettaria applicando il coefficiente di redditività del 25% calcolato sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
L’Agenzia delle Entrate, accogliendo la proposta del contribuente, argomenta il parare affidandosi alla sentenza 24.04.2015, n. 66, della Corte di Cassazione, nella quale i giudici rilevano come non sia previsto dalla Legge alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuata da imprenditori agricoli cessi di essere attività connessa a quella agricola, a patto che si rispettino i parametri di connessione con l’esercizio dell’attività come definito dal legislatore e riportato nella circolare. Questo sta a significare che nel momento in cui sono rispettati i requisiti a), b) e c) della circolare 32/E/2009, il reddito derivante dalla produzione di energia, indipendentemente dal numero di impianti e dalla loro potenza complessiva, è un reddito connesso determinabile in via forfettaria.

Tralasciando a uno specifico approfondimento i dettagli della determinazione forfettaria del reddito derivante dall’attività di produzione di energia elettrica connessa all’attività agricola, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è di fondamentale importanza per le aziende agricole che in passato hanno già installato impianti ed oggi vorrebbero incrementare la produzione di energia elettrica, vuoi perché è aumentata la dimensione aziendale e quindi la quantità di energia autoconsumata, vuoi perché l’aumento repentino del costo dell’energia rende conveniente installare nuovi impianti per coprire gli aumenti. Una corretta pianificazione fiscale rende possibile la stesura di piani economici e finanziari sulla base dei quali poter valutare la convenienza degli investimenti.