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IVA 20 Agosto 2026

Più tempo per detrarre l’Iva e gestire le fatture “a cavallo d’anno”

Nuovi termini biennali per detrazione e registrazione, sezionale acquisti “arricchito” e retro-imputazione all’anno di esigibilità.

L’art. 12 D.Lgs. 7.08.2026, n. 148 interviene sugli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, ampliando i termini per l’esercizio del diritto di detrazione e per la registrazione delle fatture d’acquisto. Si tratta del pacchetto di novità del decreto correttivo Omnibus, che modifica il D.P.R. 633/1972 e le corrispondenti disposizioni trasfuse negli artt. 56 e 88 del Testo unico Iva, approvato con D.Lgs. 10/2026 e applicabile dal 1.01.2027. Rimane però da definire la decorrenza concreta delle modifiche, poiché il D.Lgs. 148/2026 non contiene una disciplina transitoria espressa ed è entrato in vigore il 12.08.2026 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Sul versante sostanziale, il nuovo art. 19, c. 1 consente ora di esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Viene così superata la stretta del D.L. 50/2017 che limitava la detrazione alla dichiarazione dell’anno successivo. La logica resta quella già chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2018: il diritto sorge quando coesistono il presupposto sostanziale (esigibilità dell’imposta) e il presupposto formale (possesso della fattura) e si esercita alle condizioni esistenti in quel momento.
Sul piano formale, il nuovo art. 25, c. 1 prevede che le fatture d’acquisto e le bollette doganali siano annotate prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura. Scompare il vincolo secondo cui l’annotazione doveva avvenire “con riferimento” all’anno di ricezione: il contribuente può quindi scegliere entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione quando registrare e in quale periodo esercitare la detrazione, fermo restando il rispetto delle condizioni dell’anno di insorgenza del diritto.

La relazione illustrativa al D.Lgs. 148/2026 precisa che, se una fattura si riferisce a un’operazione con Iva esigibile in un’annualità (ad esempio 2026) ma viene ricevuta nell’annualità successiva (2027), e comunque prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026 (30.04.2027), il soggetto passivo potrà esercitare la detrazione con la dichiarazione dell’anno 2026, previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro Iva acquisti. In tale sezionale andranno raccolte le fatture ricevute nel 2027 per le quali il diritto a detrazione è sorto nel 2026. Questa impostazione “apre” alla retro-imputazione della detrazione all’anno di esigibilità, evitando che la sola circostanza del ricevimento nel periodo successivo obblighi a spostare la detrazione all’anno seguente. Al contempo, il sezionale consente di non “inquinare” l’Iva detraibile del 2027 con operazioni che competono al 2026.
L’allungamento dei termini ha riflessi anche sulle note di variazione in diminuzione ex art. 26 D.P.R. 633/1972. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021, collegando il recupero dell’Iva da note di accredito alla disciplina dell’art. 19, “porta ora a ritenere” che il creditore potrà emettere la nota, ove ricorrano i presupposti, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo all’evento che legittima la variazione, con conseguente ampliamento del margine temporale per il recupero. Resta naturalmente fermo il limite dell’anno dall’effettuazione dell’operazione nei casi specificamente previsti dall’art. 26, c. 3.
Le modifiche interne mirano anche ad avvicinare la disciplina nazionale alla linea interpretativa espressa dal Tribunale dell’Unione Europea nella sentenza 11.02.2026, causa T-689/24: in tale prospettiva, la detrazione può essere agganciata alla dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto, anche se la fattura non era ancora stata ricevuta in quel lasso temporale, purché il documento pervenga comunque prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale. Occorre però tenere conto che questo orientamento non può considerarsi stabilizzato: con decisione del 26.03.2026 la Corte di giustizia ha disposto, in via eccezionale, il riesame della sentenza del Tribunale, richiamando il possibile contrasto con un proprio precedente del 2004 e il rischio che un simile scostamento possa compromettere l’uniformità e la coerenza complessiva del diritto unionale in materia di Iva.
Si allegano 6 esempi operativi, utili per l’impostazione degli studi professionali.