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Imposte e tasse 10 Gennaio 2023

Plusvalenza fondata sulle determinazioni operate ai fini del registro

Deve essere esclusa la possibilità di basare la determinazione della plusvalenza ai fini Irpef attingendo al parametro di “valore immobiliare” individuato ai fini dell’imposta di registro.

La determinazione del valore degli immobili rappresenta un elemento sempre oggetto di disputa in riferimento all’accertamento dei parametri quantitativi che connotano le transazioni aventi ad oggetto i beni immobili. Spesso l’equivoco sorge dal fatto che si pretende di attingere a valori desunti in un determinato comparto impositivo - ad esempio, quello afferente all’imposta di registro - traslando sic et simpliciter tali valori nel comparto concernente l’accertamento delle imposte sui redditi. Su questa tematica la Cassazione (Cass. Civ. Sez. 5, ord. 16.12.2022) ha avuto modo di esplicitare un importante principio, regolatore dell’azione di accertamento erariale, precisando che in materia di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, esclude che in sede di rideterminazione accertativa, il Fisco possa ridefinire induttivamente il valore di una eventuale plusvalenza da cessione di immobili e di aziende, solo sulla scorta del valore che risulta essere stato dichiarato, accertato o anche solo definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale. La norma citata prescrive, infatti, che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini...

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