Plusvalenze nel calcio, un’annosa vicenda sempre più controversa
L’art. 33 D.L. 75/2023, disposizione urgente in materia di plusvalenze, non dirimerà affatto la problematica dei bilanci “confusi” delle società sportive professionistiche.
I rapporti tra calciatori e società sportive sono regolati dalla L. 91/1981, norma per cui “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato” (art. 3, c. 1), con la possibilità di “cessione del contratto, prima della scadenza, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali” (art. 5, c. 2).
Si tratta di un’operazione economica civilisticamente disciplinata dall’art. 1406 c.c. Il diritto all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un proprio tesserato è classificabile tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili che, come tali, possono produrre plusvalenze o minusvalenze.
L’art. 33 D.L. 75/2023, dal 23.06.2023, ha modificato l’art. 86, c. 4 del Tuir prevedendo che, ai fini Ires, le società sportive professionistiche possono ora rateizzare in 5 esercizi esclusivamente quelle plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all’utilizzo delle prestazioni di un atleta, alle condizioni seguenti:
asset posseduto da almeno 2 anni (in precedenza uno);
plusvalore effettivamente incassato, con la conseguente esclusione dal frazionamento per gli affari conclusi mediante una permuta di giocatori.
Tuttavia, la citata novità non risolverà il problema delle cd. plusvalenze fittizie o a specchio, pratica che, vista l’assenza...