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Revisione 22 Ottobre 2019

Poca chiarezza e poco tempo per nuove nomine e modifiche statutarie

Tra legittime proteste e forti prese di posizione sull'ormai surreale partita degli ISA (non i principi di revisione ma gli indici sintetici di affidabilità), si sta perdendo di vista l'imminente scadenza imposta dalla riforma della crisi di impresa. Anzitutto, occorre ricordare alcune ultime notizie rilevanti per orientarsi.

A metà settembre, Confindustria e CNDCEC hanno depositato una richiesta di proroga parziale dell'attuazione della riforma della crisi di impresa per le società con asset e fatturato al di sotto dei precedenti limiti, in relazione all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (8,8 ricavi; 4,4 attivo; 50 dipendenti). Sono state pubblicate varie anticipazioni sugli indicatori elaborati dal CNDCEC per la diagnosi della crisi e la procedura di allerta prevista dal D. Lgs. 14/2019 (dove è il documento ufficiale?), ma uno degli indicatori fondamentali (il DSCR - Debt Service Coverage Ratio) appare di complessa determinazione in quanto non basato sui dati storici ma prospettici e, quindi, potrebbe essere difficilmente utilizzabile dalle PMI. La dottrina ha cominciato a prendere posizione sulle modifiche apportate dal D. Lgs. 14/2019 al Codice Civile (in vigore dal 16.03.2019): Assonime, nella circolare 2.08.2019, n. 19, e il Notariato di Milano, con la massima 183 del settembre 2019, esprimono il seguente concetto fondamentale: “devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori, ….. poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa, devono considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto”. Questo...

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