Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi, l'Agenzia il 23.01.2019 è tornata su temi come il regime dei forfetari, l'iper ammortamento e il contenzioso. Le risposte relative al "mondo forfetario" hanno offerto perlopiù conferme di temi già noti, come il noto vincolo triennale che determina l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta. Come è accaduto in passato, l'Agenzia anche ora conferma che è consentita la variazione dell'opzione e della revoca in caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Perciò il contribuente in regime semplificato per cassa che voglia entrare nel regime forfetario, può transitare senza attendere il triennio, anche se aveva optato per il regime delle registrazioni Iva (art. 18, c. 5 D.P.R. 633/1973), poiché il vincolo triennale vale solo per coloro che permangono nel regime semplificato.
Altro tema battuto riguarda il possesso delle partecipazioni. Come noto, il “nuovo” regime forfetario prevede che sono esclusi gli imprenditori e professionisti che partecipino contemporaneamente a società di persone, associazioni, imprese familiari o che controllino direttamente/indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali svolgano attività economiche direttamente/indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto. L'Agenzia afferma che la “partecipazione ostativa”...