Altre imposte indirette e altri tributi
17 Febbraio 2024
Porto turistico e posti barca, soggettività passiva ai fini Tari
Il trasferimento del diritto di superficie a terzi non esenta il concessionario del porto turistico dal versamento della Tari in relazione ai posti barca.
La concessione in capo al concessionario del porto turistico comprende sia la detenzione del demanio marittimo o lacuale che dello specchio acqueo antistante, per questo motivo, l’unico soggetto passivo ai fini del versamento della Tassa sui Rifiuti rimane il concessionario. Su questo principio si basa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 28.11.2023, n. 33106.
I Giudici hanno evidenziato inoltre che, anche nell’eventualità che il diritto di superficie, per la durata della concessione, venga trasferito a terzi, la passività non subisce variazioni.
Il caso al vaglio della Corte riguardava un avviso di accertamento con il quale l’ente locale chiedeva il versamento della Tari al concessionario, in relazione ai posti barca.
Come già detto, per la Cassazione “il concessionario è detentore dell'intera area demaniale in forza della concessione ed il rapporto fiscale interviene, come confermato dall'art. 63, c. 3 D.Lgs. 507/1993, tra l'ente ed il concessionario, tra cui si instaura un rapporto di diritto pubblico, mentre tra il concessionario e i privati si instaurano rapporto di tipo privato”.
Analizzando la fattispecie dal punto di vista giuridico, è possibile affermare che il concessionario del tratto di suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante detiene l’intera area oggetto della concessione e, di conseguenza, tutte le superfici acquee coinvolte, per le quali...