Possibile lo stralcio dell'Iva anche nel sovraindebitamento
Secondo la Corte Costituzionale, è illegittima la disposizione di cui all'art. 7, c. 1 L. 3/2012 per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. Il nodo gordiano delle ritenute.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 245/2019, ha di fatto previsto la possibilità per gli imprenditori commerciali di falcidiare i debiti Iva, all'interno della procedura di sovraindebitamento.
La sentenza “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1, terzo periodo L. 27.01.2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto»”, ossia dichiara illegittima, solamente con riferimento all'Iva, quella parte della norma che prevede, per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, rendendo quindi impossibile proporre al Fisco un piano con la previsione di pagamento falcidiato dell'Iva.
Tale questione rappresentava un'anomalia nell'odierno assetto normativo italiano, poiché prevedeva che un'attività commerciale fallibile, ossia che superava i limiti di fallibilità dettati dal R.D. 267/1942, potesse proporre un piano di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti con la falcidia del debito Iva, ai sensi dell'art. 182-ter L.F., mentre escludeva tale possibilità per le attività commerciali c.d. “sotto-soglia”, ossia le attività che, non essendo fallibili, rientravano tra i soggetti sottoposti...