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Imposte e tasse 13 Giugno 2019

Possibile utilizzo dei documenti non esibiti in sede di verifica


La verifica fiscale inizia normalmente con la richiesta al contribuente di esibizione di libri, registri contabili e altri documenti la cui mancata produzione determina spesso rilevanti conseguenze sull'esito della stessa. In linea generale, la verifica può iniziare con un accesso presso la sede del soggetto accertato oppure può essere effettuata direttamente presso la sede dell'Ufficio verificatore, il quale invita il contribuente all'esibizione di una serie di documenti. La questione è comprendere se i documenti non esibiti in sede di verifica, quindi in fase amministrativa, possano essere utilizzati successivamente dal contribuente in fase contenziosa. Le norme che disciplinano il tema in rassegna sono principalmente l'art. 32 D.P.R. 600/1973 e l'art. 52 D.P.R. 633/1972. In tema di imposte sui redditi (ma il decreto IVA riproduce sostanzialmente analoghe disposizioni), la norma dispone: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”. Dal tenore letterale si evince perciò che il rifiuto o, comunque, la mancata esibizione preclude il successivo utilizzo, sia nel prosieguo della fase...

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