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Contabilità e bilancio 11 Ottobre 2023

Possibilità di non svalutare i titoli del circolante prorogata al 2023

Il Ministero dell’Economica ha prorogato per tutto l’esercizio 2023 la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore di iscrizione, anziché a quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il D.M. 14.09.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2023, n. 223) ha esteso il termine di efficacia dell’art. 45, cc. 3-octies e 3-novies D.L. 73/2022 a tutto l’esercizio 2023. Com’è noto quest’ultima disposizione ha introdotto, per l’esercizio in corso al 22.06.2022, una deroga all’applicazione del principio contenuto nell’art. 2426 c.c. in materia di valutazione dei titoli non immobilizzati. Con riferimento a quanto sopra, può essere opportuno ricordare che:
  • ai sensi del citato comma 3-octies, in deroga al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c., i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali potevano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al relativo valore di iscrizione nel bilancio d’esercizio in corso al 22.06.2022 (e quindi l’esercizio relativo al bilancio 2022 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (l’esercizio 2021), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (la disposizione si applicava altresì ai titoli acquistati nell’esercizio in corso dal 22.06.2022);
  • per effetto del D.M. 14.09.2023, la deroga (giustificata dal permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari) è ora applicabile anche all'esercizio 2023 (e quindi dovrebbe interessare anche le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare);
  • i soggetti interessati sono tenuti a destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in bilancio (a seguito dell’applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies) e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale (nel caso in cui gli utili d’esercizio dovessero essere di importo inferiore a quello di questa differenza, la riserva dovrebbe essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, gli utili degli esercizi successivi).
La citata deroga si dovrebbe applicare indistintamente ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati (viceversa, il riferimento all'ultimo bilancio approvato dovrebbe escludere le società di persone e le imprese individuali dai soggetti interessati).

Si ricorda altresì che, secondo il Documento interpretativo 11 dell’OIC emesso nel mese di febbraio 2023:
  • la norma in esame è applicabile nei confronti dei titoli di debito e dei titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante (in particolare, i principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono i principi OIC 20 - Titoli di debito e OIC 21 – Partecipazioni);
  • il ricorso alla deroga non è ammesso nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato dovesse avere carattere durevole. Pertanto, non si può far ricorso alla deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio dovessero intervenire dopo tale data (ad esempio: rilevazione di perdite conseguente alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio);
  • la deroga non è applicabile agli strumenti finanziari derivati, anche se iscritti nell’attivo circolante (pertanto, i derivati devono essere valutati al relativo fair value alla data di rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura del bilancio). Inoltre, la deroga non disattiva:
    • l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dal principio OIC 32;
    • la valutazione al fair value dei titoli ibridi quotati (OIC 32, par. 50);
  • per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore, restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
    • la valutazione al costo ammortizzato prevista per i titoli dell’attivo circolante (infatti, secondo il principio OIC 20, par. 59: “i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato”);
    • la conversione dei titoli in valuta estera.
Infine, l’impresa che esercita la deroga è tenuta a riportare in nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga, l’ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento di mercato.