Post vendita: passaggi intracomunitari per sostituzione in garanzia
Le sostituzioni in garanzia sono escluse dagli Intrastat ma, nei servizi post vendita attraverso centri di assistenza terzi, la movimentazione intracomunitaria rappresenta cessione/acquisto assimilato. Lo precisa la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 323/2023.
La sostituzione in garanzia non rappresenta, ai fini Iva, una cessione di beni. La prassi ha sempre confermato tale conclusione in considerazione del fatto che le sostituzioni sono effettuate in esecuzione della garanzia ovvero di un’obbligazione già prevista e di fatto compresa nel prezzo del bene venduto (R.M. 360323/1976; R.M. 500655/1975; R.M. 502563/1975, ecc.).
L’insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 2 e 3 per l’assoggettamento ad Iva ha trovato conferma nella più recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 304/2023 anche per il caso in cui il produttore ritiri e sostituisca (gratuitamente) il prodotto difettoso, nell’ambito di una campagna di richiamo dei prodotti rovinati anche fuori garanzia, in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri (artt. 104 e 107 Codice del Consumo).
Nel contesto della movimentazione intracomunitaria è stato precisato che “non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire” (C.M. 13/1994 § B 15.1) e sono altresì escluse dagli Intra-bis le movimentazioni a scopo di riparazione (si compila Intra quater per il corrispettivo della riparazione, se onerosa).
L’esclusione dall’obbligo di compilazione...