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Società 24 Agosto 2022

Postergazione dei finanziamenti soci

La riforma del diritto societario ha introdotto una peculiare disciplina dedicata ai finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.).

L’art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Come precisato dalla circolare Assonime n. 40/2007, tale disposizione si prefigge un duplice risultato: da un lato, legittima definitivamente il rapporto creditizio sorto tra società e socio, quale strumento flessibile per l’accrescimento delle risorse finanziarie della società; dall’altro, intende evitare che i soci ricorrano a tale forma di finanziamento, diverso dall’apporto di capitale di rischio, per trarre vantaggio dal minor rigore del regime dei prestiti rispetto a quello dei versamenti a capitale, con possibili ripercussioni negative nei confronti dei diritti dei creditori sociali, soprattutto in situazioni di crisi dell’impresa. L’art. 2467, co. 1, c.c., stabilisce che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito”. Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dal successivo c. 2, non tutti i finanziamenti soci sono soggetti a tale obbligo di postergazione, in quanto vi rientrano solamente quelli che sono concessi: “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società,...

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