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Società 03 Febbraio 2020

Postergazione del finanziamento dei soci nelle Srl

Possibilità data solo nel caso di azioni contro la società o in pendenza di procedure concorsuali, ma può non essere riconosciuta in presenza di particolari situazioni societarie.

Ai sensi dell'art. 2467 C.C. il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ci si interroga se tale norma sia applicabile solo in presenza di procedure concorsuali o esecutive o se operi anche durante la vita della società, legittimando l'organo gestorio al rifiuto del rimborso in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria della società. La ratio legis dell'articolo citato consiste nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione su creditori e terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori. Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento, con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfacimento dei crediti. I finanziamenti de quo costituiscono prestiti e non apporti di capitale, alla cui disciplina (rimborsabilità solo...

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