Prededuzione dei crediti nel nuovo Codice della crisi
La normativa introduce regole volte a disciplinare la parcella dei professionisti che hanno assistito l'imprenditore nell'accesso a una delle procedure di composizione.
Il D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, in attuazione della legge delega 19.10.2017, n. 155, ha segnato una profonda evoluzione nella disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attraverso la realizzazione di un complesso di norme volto alla trasformazione delle procedure concorsuali da meri sistemi liquidatori o sanzionatori a veri e propri iter di conservazione del valore dell'impresa.
Tra gli aspetti più innovativi del nuovo Codice, vi è la previsione di cui all'art. 6, il quale, oltre che tutelare la prededucibilità del compenso dei professionisti che sono intervenuti nelle procedure previste dall'ordinamento per il superamento dello stato di crisi, mira espressamente a contenere i costi delle procedure medesime, evitando che questi possano “assimilare” considerevolmente l'attivo, così compromettendo, da un lato, la salvaguardia della continuità aziendale e, dall'altro, il miglior soddisfacimento dei creditori. Con estrema chiarezza, la norma in esame, nell'inquadrare i crediti dei professionisti meritevoli di tutela in quelli sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, precisa che gli stessi sono prededucibili nella misura del 75% del credito accertato, a condizione che gli accordi siano stati omologati o che la procedura di concordato sia aperta (ai sensi...